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domenica 29 marzo 2009

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Cos’è l’indennità ordinaria per gli operatori agricoli

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A chi spetta?

Sia gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sia coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell'anno, hanno diritto ad una particolare indennità di disoccupazione.Tale indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modifica delle mansioni).

Quali requisiti bisogna avere?

L'indennità spetta al lavoratore che può far valere:

  • l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno solare per il quale viene chiesta l'indennità (condizione che non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato);
  • almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 contributi, l'indennità spetta ugualmente purché il lavoratore, in aggiunta agli altri requisiti, abbia svolto, nell'anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate).

A quanto corrisponde l'importo?

L'indennità viene corrisposta nella misura del 30% del salario convenzionale congelato del 1996 oppure, se superiore, di quello contrattuale provinciale. Per gli operai a tempo indeterminato, l'indennità è calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita.

Come e a chi si presenta la domanda?

Il modulo di domanda (che l'Inps invia ogni anno a casa del lavoratore che abbia già percepito la prestazione per l'anno precedente), va presentato alla Sede Inps competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'indennità.
L'indennità spetta, in linea di massima, per un numero di giornate pari a quelle lavorate.

Può essere presentato un ricorso in caso la domanda venga respinta?

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

I dati riportati sono da ritenersi validi salvo eventuali misure straordinarie che il Governo può adottare con il perdurare o l’aggravarsi dell’attuale crisi mondiale.

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