By FreeReturn: Informazione & riflessione su economia, finanza e politica in genere.

martedì 21 ottobre 2008

0

Decreto legge & Disegno di legge

gazzuff

Nelle ultime settimane si sente spesso parlare di Decreto legge o Disegno di legge, ma, sappiamo qual'è le differenza?

Il Decreto legge (d.l.) è un atto normativo avente forza di legge, adottato in casi straordinarie di necessità ed urgenza del Governo, regolamentato dall' art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, sottraendo al Parlamento per 60 giorni l'esercizio della funzione legislativa.

Art. 77 - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Disegno di legge (d.d.l.)è un testo suddiviso in articoli che viene presentato alle Camere dai soggetti cui spetta l'iniziativa (tali soggetti possono essere Governo, Senatori, almeno 50.000 firme, Consiglio Regionale, Consiglio Comunale o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), solitamente, viene accompagnato da una relazione, necessaria soltanto per le proposte popolari.

Un Disegno di legge può essere presentato al Senato, oppure, alla Camera dei Deputati, che sono i 2 organismi che costituiscono il Parlamento che detiene, appunto, il potere legislativo, cioè, quello di emanare leggi.

L'iter per la formazione delle leggi è molto lungo in Italia, che adotta il bicameratismo perfetto, perciò, tale disegno passa dal Senato alla Camera (o viceversa), e, qualsiasi modifica lo rimanda indietro fino a quando entrambi non raggiungono l'intesa sul testo.

Alla fine, viene promulgato dal Capo dello Stato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni.

Solitamente, il Disegno di legge, viene presentato dal Governo, se presentato da altri soggetti, prende il nome di Proposta di legge, restando, essenzialmente, la stessa cosa ed è regolamentata negli Artt. 71, 99, 121, 132 e 133.

Continua a leggere...

martedì 7 ottobre 2008

1

Federalismo fiscale

image

Dopo 3 tentativi andati a vuoto, la Lega Nord riuscirà a realizzare il sogno del federalismo fiscale.

Per federalismo fiscale si intende la possibilità per le Regioni e gli enti locali (Province e Comuni) di imporre tasse per finanziare le proprie spese.
Le Regioni incasseranno l'addizionale regionale dell'Irpef (15%), l'iva (80%del gettito), e il Fisco applicato a giochi e tabacco.
Allo stesso modo le Province incassano un'imposta propria, la Ipt (l'imposta provinciale sui trasporti), RCauto, addizionali Enel e Tassa smaltimento rifiuti, e altre entrate extratributarie, così come i Comuni che possono contare sull'addizionale comunale dell'Irpef, la Tosap (tassa di occcupazione suolo pubblico), l'Imp (imposta sulla pubblicità), l'addizionale sui consumi elettrici delle utenze domentiche.

Il processo di riduzione delle competenze di uno Stato e la loro contemporanea attribuzione alle Regioni e agli enti locali si chiama devoluzione.

Secondo i dati (purtroppo non ufficiali) rilasciati, alla Lombardia rimarrebbero 22 miliardi di euro, al Veneto 10, In Emilia Romagna 9,3, in Piemonte 8,2, in Campania 5,8 ed in Puglia 4,6 miliadi.

Molte regioni però hanno ben poco da gioire, infatti insieme alle entrate si fermerebbero molte delle spese che ora sono a carico dello Stato. La regione che più dovrà preoccuparsi è la Basilicata, dove il deficit arriverebbe a 2mila euro per abitante, seguita da Calabria con 1.789 euro e Molise con 1.776 euro.

Insomma, in entrambi i casi ci sarebbero diseguaglianze. Senza contare che l'articolo 119 della Costituzione, impone di assicurare a tutti, livelli standard.

Salvo correzioni dell'ultima ora, stiamo a vedere, tenendo le dita incrociate, nella speranza che sia la volta buona che i nostri "cari governanti" comincino a spendere i nostri soldi in modo più parsimonioso...

Continua a leggere...

venerdì 3 ottobre 2008

0

Peer to Peer & copyright

image

Piccola rivincita del mondo peer to peer (eMule, Bittorrent, Kazaa, ecc.) contro la Riaa (associazione discografici americani), ma, si tratta di una vittoria temporanea.

Sentenza storica che farà gioire gli utenti peer to peer di tutto il mondo: il giudice Michael David della Us District Court del Minnesota ha annullato la multa da 222 mila dollari a Jammie Thomas per violazione del copyright. Quella che era la prima vittoria per Riaa a un processo sul peer to peer si trasforma nella sua più pesante sconfitta. Adesso Riia non ha più alcuna vittoria processuale da annoverare. Il giudice ha detto infatti che “rendere disponibile” un file su una rete peer to peer non implica necessariamente che qualcun altro l’abbia scaricato e quindi non equivale a distribuire il file. Insomma, Riaa adesso sarà obbligata a dimostrare che lo scambio è effettivamente avvenuto, non basta più provare che il file sia stato condiviso (per fare questo, Servirebbero i log del server utilizzato per lo scambio; ma non è detto che la Riaa riesca a mettere mano sui log, dovrebbe far sequestrare il server dalle forze dell’ordine, né tantomeno, che il log effettivamente esista o sia valido: i gestori del server potrebbero non averlo o averlo in forma anonima e/o crittografata.

La nota dolente, è che lo stesso giudice ha affermato la necessità di un nuovo processo e chiesto al congresso di introdurre cambiamenti sulla legge vigente.

In conclusione, la partita rimane ancora aperta e si gioca il futuro del peer to peer in America e non solo.

image

Continua a leggere...

Privacy

L'autore di questo blog si riserva di eliminare senza preavviso i commenti che siano illeciti, volgari, lesivi della privacy altrui, con contenuti di spam, ispirati da odio razziale, che possano recare danno ai minori, che contengano dati sensibili, che siano lesivi di copyright, che non siano correlati all'articolo cui si riferiscono.

Questo blog viene aggiornato senza una periodicità prestabilita quindi, ai sensi della legge n°62 del 07/03/2001, non è un prodotto editoriale o una testata giornalistica.

L'utilizzo del materiale di questo blog è soggetto alla licenza Creative Commons CC 2.5.

A partire dall'8 Aprile 2009 la pubblicità di AdSense presente in questo blog ha introdotto un sistema basato sugli interessi. Chiunque visualizzerà una pagina riceverà un cookie che aggregherà i contenuti preferiti dal navigatore. Questo cookie DoubleClick sarà associato al browser e non all'identità del visitatore che non potrà essere identificato in alcun modo. Esiste la possibilità di disabilitare questo cookie.

Disclaimer

 

Copyright 2009 All Rights Reserved by Mr. Nessuno Template Created by BloGrafica.