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martedì 21 ottobre 2008

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Decreto legge & Disegno di legge

gazzuff

Nelle ultime settimane si sente spesso parlare di Decreto legge o Disegno di legge, ma, sappiamo qual'è le differenza?

Il Decreto legge (d.l.) è un atto normativo avente forza di legge, adottato in casi straordinarie di necessità ed urgenza del Governo, regolamentato dall' art. 77 della Costituzione della Repubblica Italiana, sottraendo al Parlamento per 60 giorni l'esercizio della funzione legislativa.

Art. 77 - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Disegno di legge (d.d.l.)è un testo suddiviso in articoli che viene presentato alle Camere dai soggetti cui spetta l'iniziativa (tali soggetti possono essere Governo, Senatori, almeno 50.000 firme, Consiglio Regionale, Consiglio Comunale o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), solitamente, viene accompagnato da una relazione, necessaria soltanto per le proposte popolari.

Un Disegno di legge può essere presentato al Senato, oppure, alla Camera dei Deputati, che sono i 2 organismi che costituiscono il Parlamento che detiene, appunto, il potere legislativo, cioè, quello di emanare leggi.

L'iter per la formazione delle leggi è molto lungo in Italia, che adotta il bicameratismo perfetto, perciò, tale disegno passa dal Senato alla Camera (o viceversa), e, qualsiasi modifica lo rimanda indietro fino a quando entrambi non raggiungono l'intesa sul testo.

Alla fine, viene promulgato dal Capo dello Stato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni.

Solitamente, il Disegno di legge, viene presentato dal Governo, se presentato da altri soggetti, prende il nome di Proposta di legge, restando, essenzialmente, la stessa cosa ed è regolamentata negli Artt. 71, 99, 121, 132 e 133.

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