By FreeReturn: Informazione & riflessione su economia, finanza e politica in genere.

sabato 2 maggio 2009

26

Cos’è la mobilità

mobilità

Cos’è?

La mobilità è uno degli strumenti previsti dalla legge (i cosiddetti ammortizzatori sociali) per rendere meno drammatiche le conseguenze della perdita del lavoro. A differenza della Cassa integrazione guadagni, infatti, la mobilità
non è alternativa al licenziamento, ma lo presuppone. In particolare, con la procedura di mobilità lo Stato offre, a determinate condizioni, un sostegno economico ai lavoratori licenziati e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione. Essa, quindi, non consiste semplicemente in un aiuto economico, ma consente, in certi casi, il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera. La mobilità è finanziata dallo Stato con il concorso delle imprese. Per ogni lavoratore posto in mobilità, le imprese generalmente devono versare all’Inps un contributo calcolato in proporzione all’indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore.

Quali aziende possono avvalersi della procedura di mobilità?

  • le imprese con più di 15 dipendenti ammesse alla Cassa integrazione guadagni straordinaria che, nel corso del programma di risanamento, dichiarano di non essere in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi e di non poter attivare misure alternative;
  • le imprese che occupano più di 15 dipendenti (compresi apprendisti e contratti di formazione) che, in seguito a una riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro, decidono di effettuare un licenziamento collettivo.
    Perché il licenziamento possa essere definito collettivo occorrono almeno
    5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in una o più unità produttive (intendendo per unità produttiva una sede, uno stabilimento ecc.) nell’ambito della stessa provincia;
  • imprese che occupano più di 15 dipendenti che intendono effettuare licenziamenti collettivi per la cessazione dell’attività.

Quindi, i lavoratori possono essere collocati in mobilità sia direttamente, a seguito del licenziamento, sia, come spesso accade, dopo un periodo di Cassa
integrazione guadagni.

Come si ottiene la mobilità?

L’imprenditore che intende collocare in mobilità lavoratori ritenuti eccedenti
deve darne tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali e alla Direzione regionale del lavoro. Dopo aver esaminato la situazione con le associazioni dei lavoratori senza aver individuato soluzioni alternative, l’impresa può effettuare i licenziamenti. L’elenco dei lavoratori in mobilità deve essere poi inviato alla Direzione regionale del lavoro, alle Commissioni provinciali tripartite
( organismi politici di coordinamento con le parti sociali) ed alle associazioni di
categoria. La procedura per la richiesta di mobilità deve essere attivata dal datore
di lavoro. Tuttavia, se non provvede, possono avviarla gli stessi lavoratori interessati.
L’avvio della procedura di mobilità non determina automaticamente il diritto alla prestazione economica. L’indennità di mobilità, infatti, viene concessa soltanto se le imprese rientrano nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria e i lavoratori possiedono i necessari requisiti.

A chi spetta?

I lavoratori (operai, impiegati e quadri) da collocare in mobilità vengono individuati
in base ai criteri previsti dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali.
In mancanza, la scelta avviene tenendo conto dei seguenti criteri:

  • carichi di famiglia;
  • anzianità;
  • esigenze tecnico produttive ed organizzative.

Hanno diritto all’indennità i lavoratori che:

  • sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato;
  • sono iscritti nelle liste di mobilità compilate dalla Direzione regionale del
    lavoro sulla base degli elenchi inviati dalle aziende in crisi;
  • hanno un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, compresi i periodi di
    lavoro a tempo determinato e i periodi di apprendistato svolti prima dell’assunzione
    a tempo indeterminato nella stessa impresa;
  • hanno almeno sei mesi di lavoro effettivo nell’impresa, compresi i periodi
    di sospensione del lavoro per ferie, festività, infortuni.

Come si presenta la domanda?

Il lavoratore deve presentare la domanda di indennità di mobilità (su modulo
DS 21) al Centro per l’impiego (che la trasmette all’Inps) entro 68 giorni dal licenziamento.
Deve presentare, inoltre, la dichiarazione del datore di lavoro (su modulo
DS 22) con i dati identificativi del dipendente e dell’azienda, del rapporto di lavoro e della retribuzione percepita. Entrambi i moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito www.inps.it.

Chi paga e quanto spetta?

L’indennità è pagata ogni mese direttamente dall’Inps.
Si può scegliere una delle seguenti modalità:

  • assegno circolare;
  • accredito bancario o postale.

Quanto dura?

La durata dell’indennità varia in funzione dell’età del lavoratore:

  • fino al compimento del 39° anno di età del lavoratore, l’indennità spetta
    per un massimo di 12 mesi (per le aziende del mezzogiorno, l’indennità spetta per un periodo massimo di 24 mesi);
  • da 40 a 49 anni di età, il periodo di godimento dell’indennità è elevato a
    24 mesi (per le aziende del mezzogiorno, l’indennità spetta per un periodo massimo di 36 mesi);
  • oltre i 50 anni di età, la durata sale a 36 mesi (per le aziende del mezzogiorno, l’indennità spetta per un periodo massimo di 48 mesi).

La durata della prestazione, comunque, non può superare l’anzianità maturata
dal lavoratore nell’azienda che lo ha collocato in mobilità.
L’età del lavoratore, al fine di stabilire la durata dell’indennità, deve essere
accertata alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il periodo di godimento
della prestazione è stato più volte prolungato in passato, rispetto ai termini previsti dalla legge, per casi particolari di aziende o settori in crisi.

Quanto spetta?

L’indennità di mobilità è proporzionata all’importo dell’integrazione salariale
straordinaria percepito (o che sarebbe spettato se l’azienda l’avesse chiesto)
nel periodo immediatamente precedente il licenziamento. In particolare:

  • 100% della CIGS per i primi 12 mesi;
  • 80% della CIGS per il periodo compreso tra il 13° e il 36° mese (per le aziende del mezzogiorno, l’indennità spetta per il periodo compreso tra il 13° e il 48° mese).

Così come accade per la Cassa integrazione, dall’importo dell’indennità di
mobilità spettante per i primi 12 mesi deve essere detratta una percentuale
pari al 5,54%. Per i periodi successivi al 12° mese non viene effettuata nessuna
detrazione.
La prestazione non può superare determinati limiti aggiornati ogni anno in
base alle variazioni del costo della vita.

Oltre all’indennità, i lavoratori che ne hanno diritto, possono percepire anche
l’assegno per il nucleo familiare.

Quando cessa?

Il pagamento dell’indennità viene interrotto quando il lavoratore viene cancellato
dalle liste di mobilità per una delle seguenti cause:

  • il rifiuto di frequentare un corso di formazione professionale autorizzato
    dalla Regione o lo frequenti in modo irregolare;
  • la mancata accettazione di un lavoro equivalente a quello precedente con
    una retribuzione ridotta al massimo del 10%;
  • il rifiuto di essere impiegato in opere e servizi di pubblica utilità;
  • non ha comunicato all’Inps, entro 5 giorni dall’assunzione, di aver iniziato
    un’attività di lavoro dipendente (il lavoratore in mobilità può, senza perdere
    il diritto di iscrizione alla lista, svolgere un’attività part time o a tempo
    determinato. Ciò comporta la sospensione dell’indennità);
  • non risponde, senza giustificato motivo, alle convocazioni del centro per
    l’impiego.

Il lavoratore non viene cancellato dalle liste se le attività lavorative o di formazione
offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri o non raggiungibile
in 60 minuti con i mezzi pubblici, dalla residenza del lavoratore.
La cancellazione avviene anche in caso di:

  • assunzione a tempo indeterminato;
  • riscossione dell’indennità in un’unica soluzione;
  • raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità (comprese le
    pensioni anticipate concesse in determinati settori previsti dalla legge);
  • diventa titolare di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità
    senza aver optato per l’indennità di mobilità (i lavoratori che beneficiano
    dell’assegno di invalidità e allo stesso tempo hanno diritto alla mobilità devono scegliere tra le due prestazioni).

Importante: se il lavoratore in mobilità accetta un lavoro a tempo pieno e indeterminato con una retribuzione inferiore a quella che percepiva nella precedente attività, ha diritto ad un assegno integrativo. La durata massima dell’assegno è di 12 mesi e l’importo non può essere superiore a quello dell’indennità di mobilità che avrebbe percepito se fosse rimasto disoccupato. Inoltre, al lavoratore che accetta una proposta di lavoro ed è costretto a trasferirsi spetta una indennità di nuova sistemazione e il rimborso delle spese di viaggio.

E per i contributi figurativi?

Per il periodo di concessione dell’indennità il lavoratore ha diritto alla contribuzione figurativa. I contributi vengono accreditati automaticamente dall’Inps, senza la necessità per il lavoratore di presentare la domanda.
I contributi sono utili sia per il diritto che per la misura della pensione.

Ci sono delle agevolazioni per i lavoratori in mobilità?

La legge prevede una serie di agevolazioni dirette a favorire il reinserimento
del lavoratore in mobilità nel mercato del lavoro.
I lavoratori in mobilità hanno il diritto di precedenza in caso di assunzioni
presso la stessa azienda entro sei mesi dal licenziamento.
Inoltre, sono previsti sgravi contributivi (i contributi dovuti all’Inps vengono
ridotti rispetto a quelli dovuti per gli altri lavoratori) e incentivi economici per le imprese che assumono, con contratto a termine o a tempo indeterminato,
lavoratori iscritti alle liste di mobilità.

Si può presentare ricorso se la domanda viene respinta?

Nel caso in cui la domanda di mobilità venga respinta l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

Link: INPS.it

I dati riportati sono da ritenersi validi salvo eventuali misure straordinarie che il Governo può adottare con il perdurare o l’aggravarsi dell’attuale crisi mondiale.

Aggiornato a gennaio 2009

Continua a leggere...

giovedì 2 aprile 2009

0

Cosa sono i trattamenti speciali per gli operatori agricoli

Contadino

Cos’è il trattamento speciale per gli operatori agricoli?

E' uno speciale trattamento che spetta ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.Tale trattamento non è riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

Che requisiti bisogna avere per accedervi?

Il trattamento speciale di disoccupazione spetta al lavoratore che:

  • ha i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria (iscrizione negli elenchi nominativi, due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, almeno 102 contributi giornalieri nel biennio);
  • ha lavorato a tempo determinato nell'anno cui si riferisce la prestazione;
  • ha prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente oppure risulta iscritto, nell'anno cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150.

A quanto corrisponde l’importo di indennità?

I trattamenti sono corrisposti:

  • ai lavoratori con almeno 151 giornate come lavoratore dipendente agricolo e non agricolo, nella misura del 66% della retribuzione media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul salario contrattuale;
  • agli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a 150, nella misura del 40%.

Il trattamento speciale spetta fino ad un massimo di 90 giornate.

Dove si presenta la domanda per ottenerli?

Il modulo di domanda (che l'Inps invia ogni anno a casa del lavoratore che abbia già percepito la prestazione per l'anno precedente) va presentato alla Sede Inps competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della prestazione.

Può essere presentato un ricorso in caso la domanda venga respinta?

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

I dati riportati sono da ritenersi validi salvo eventuali misure straordinarie che il Governo può adottare con il perdurare o l’aggravarsi dell’attuale crisi mondiale.

Aggiornato a gennaio 2009

Fonte: INPS.it

Continua a leggere...

mercoledì 1 aprile 2009

0

Cos’è il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia

Edilizia

Cos’è?

Il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori del settore dell'edilizia che sono stati licenziati, quando si verificano:

  • cessazione dell'attività aziendale;
  • ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
  • riduzione di personale.


Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

Che requisiti servono per accedervi?

Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, deve far valere:

  • almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia;
  • l'iscrizione nelle liste dei disoccupati.

Che trattamento spetta a chi ne fa richiesta?

Al lavoratore spetta, per i primi 12 mesi dell'anno il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile stabilito dalla legge. Per i periodi successivi spetta l'80% di tale importo.
Il trattamento è pagato ogni mese dall'Inps ed è corrisposto per 90 giorni.
In presenza di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi.

A chi va fatta le domanda e quanto dura?

La domanda va presentata all'Inps entro due anni dalla data del licenziamento sugli appositi moduli reperibili presso le Sedi.
Il trattamento decorre:

  • dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l'iscrizione nelle liste dei disoccupati avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;
  • dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati negli altri casi.
Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:
  • ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale;
  • viene avviato ad un nuovo lavoro;
  • viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
  • diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).

Si può fare ricorso, a chi?

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

I dati riportati sono da ritenersi validi salvo eventuali misure straordinarie che il Governo può adottare con il perdurare o l’aggravarsi dell’attuale crisi mondiale.

Aggiornato a gennaio 2009

Fonte: INPS.it

Continua a leggere...

domenica 29 marzo 2009

0

Cos’è l’indennità ordinaria per gli operatori agricoli

Screen

A chi spetta?

Sia gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli sia coloro che hanno lavorato come operai agricoli a tempo indeterminato per parte dell'anno, hanno diritto ad una particolare indennità di disoccupazione.Tale indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali e modifica delle mansioni).

Quali requisiti bisogna avere?

L'indennità spetta al lavoratore che può far valere:

  • l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno solare per il quale viene chiesta l'indennità (condizione che non si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato);
  • almeno due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
  • almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (in mancanza dei 102 contributi, l'indennità spetta ugualmente purché il lavoratore, in aggiunta agli altri requisiti, abbia svolto, nell'anno a cui si riferisce la domanda, lavoro dipendente per almeno 78 giornate).

A quanto corrisponde l'importo?

L'indennità viene corrisposta nella misura del 30% del salario convenzionale congelato del 1996 oppure, se superiore, di quello contrattuale provinciale. Per gli operai a tempo indeterminato, l'indennità è calcolata sulla retribuzione effettivamente percepita.

Come e a chi si presenta la domanda?

Il modulo di domanda (che l'Inps invia ogni anno a casa del lavoratore che abbia già percepito la prestazione per l'anno precedente), va presentato alla Sede Inps competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'indennità.
L'indennità spetta, in linea di massima, per un numero di giornate pari a quelle lavorate.

Può essere presentato un ricorso in caso la domanda venga respinta?

Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

I dati riportati sono da ritenersi validi salvo eventuali misure straordinarie che il Governo può adottare con il perdurare o l’aggravarsi dell’attuale crisi mondiale.

Continua a leggere...

mercoledì 18 marzo 2009

1

Cos’è l’indicatore della situazione economica (ISE-ISEE)

Assegni_familiari

Cosa sono l’Ise e l’Isee?

L'Ise (indicatore della situazione economica) e l'Isee (indicatore della situazione economica equivalente) sono parametri che attestano la situazione economica del richiedente, utilizzati da Enti o da Istituzioni (ospedali pubblici, Asl, scuole, università ecc.) che concedono prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità.
La gestione della banca dati relativa al calcolo di tali indicatori è affidata all'Inps che acquisisce le notizie di base per il rilascio della certificazione che ha una validità annuale.

Ma cos’è l’Ise in modo specifico?

L'Ise è un parametro che determina la situazione economica del nucleo familiare. Questo parametro scaturisce dalla somma dei redditi e del 20% del patrimonio mobiliare e immobiliare di tutto il nucleo familiare.
L'Isee scaturisce invece dal rapporto tra l'Ise e il numero dei componenti del nucleo familiare in base ad una scala di equivalenza stabilita dalla legge.

A cosa serve?

L'Ise viene utilizzato soltanto dai Comuni per concedere gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni per la maternità.
L'Isee viene utilizzato da quegli Enti o Istituzioni che concedono prestazioni sociali agevolate (es. borse di studio, mense scolastiche ecc.) o alcuni servizi di pubblica utilità (es. riduzione canone telefonico).

Come si fa ad ottenere l’Ise?

Il cittadino, quando richiede una prestazione sociale agevolata o servizi di pubblica utilità, deve presentare la domanda direttamente all'Ente di competenza:

  • compila la dichiarazione sostitutiva unica con la quale fornisce informazioni sulla composizione del proprio nucleo familiare e sui redditi e il patrimonio di tutta la famiglia;
  • presenta la dichiarazione sostitutiva unica direttamente all'Ente erogatore delle prestazioni sociali oppure ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF), agli uffici Inps presenti sul territorio. E' possibile presentare una nuova dichiarazione quando, nel periodo di validità della dichiarazione, intervengono fattori che mutano sia la condizione familiare sia quella economica.

L'Ente o l'Istituzione che riceve la dichiarazione:

  • rilascia un'attestazione contenente le informazioni della dichiarazione sostitutiva;
  • trasmette via computer all'Inps le informazioni che ha ricevuto dal cittadino.

L'Inps:

    calcola l'indicatore della situazione economica (Ise) e l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee). Questi indicatori vengono messi a disposizione dei componenti del nucleo familiare cui si riferisce la dichiarazione sostitutiva e degli Enti erogatori delle prestazioni sociali agevolate.
    La dichiarazione sostitutiva unica è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito
    www.inps.it.

Vengono effettuati i controlli? da chi?

Le Istituzioni che erogano le prestazioni agevolate, l'Inps e la Guardia di Finanza possono effettuare controlli sulla veridicità dei dati forniti dal cittadino.

Alcune cose da ricordare:

Fanno parte del nucleo familiare, in linea generale, il dichiarante, il coniuge, i figli nonché altre persone conviventi e altri soggetti a carico ai fini dell'Irpef, anche se non presenti nello stato di famiglia del dichiarante.
La situazione reddituale è rappresentata dal reddito complessivo assoggettabile all'Irpef conseguito da tutti i componenti il nucleo nell'ultimo anno fiscale.
La situazione patrimoniale immobiliare è costituita dal valore dei fabbricati e dei terreni edificabili o agricoli intestati a persone fisiche, definito ai fini dell'ICI (imposta comunale sugli immobili) entro il 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva. Viene applicata una detrazione per l'importo dell'eventuale mutuo residuo da pagare o, in alternativa, se più favorevole, il valore della casa di proprietà in cui risiede il nucleo, nel limite di 51.645,69 euro.
La situazione patrimoniale mobiliare è rappresentata dal valore dei titoli, conti correnti, buoni postali, azioni ecc., posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Il patrimonio mobiliare e immobiliare è considerato nella valutazione complessiva solo per il 20%.
La scala di equivalenza è composta da coefficienti che indicano, in base al numero dei componenti il nucleo familiare, il valore con il quale va rapportato l'Ise per ottenere l'Isee. Questo coefficiente viene aumentato se, ad esempio, il nucleo familiare è composto da un solo genitore con figli minori, se nel nucleo sono presenti persone disabili oppure se entrambi i genitori di figli minori hanno lavorato almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi.

I dati riportati sono da ritenersi validi salvo eventuali misure straordinarie che il Governo può adottare con il perdurare o l’aggravarsi dell’attuale crisi mondiale.

Aggiornato a gennaio 2009

Continua a leggere...

domenica 15 marzo 2009

1

Cos’è la disoccupazione con requisiti ridotti

disoccupazione_ridotta

Come nei casi precedenti, i dati sono quelli attualmente in vigore (2008/09) forniti dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale.

Cos’è la disoccupazione con requisiti ridotti?

I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente (comprese festività e giornate di assenza indennizzate, come ad esempio la malattia, la maternità, ecc.), hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti.

A chi spetta?

Spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che:

  • nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
  • risultino assicurati da almeno due anni e hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.

Quanto dura il periodo al diritto di indennità?

L'indennità è pagata dall'Inps per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente, e comunque per un periodo non superiore a 180 giornate.

A quanto corrisponde l’indennità?

L’importo è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

Dove si deve presentare la domanda?

La domanda va presentata all'Inps, su appositi moduli reperibili presso le Sedi, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione.
Ogni domanda, deve contenere tutte le informazioni e la documentazione indispensabile, come previsto dall’articolo 1, comma 783, della legge 296/06

Come avviene il pagamento?

L'indennità può essere riscossa:

  • allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale;
  • con assegno circolare;
  • con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale.

I dati riportati sono da ritenersi validi salvo eventuali misure straordinarie che il Governo può adottare con il perdurare o l’aggravarsi dell’attuale crisi mondiale.

Cos'è la disoccupazione ordinaria

Aggiornato a gennaio 2009

Continua a leggere...

venerdì 13 marzo 2009

12

Cos’è la disoccupazione ordinaria

disoccupazione

Come per i precedenti post riguardanti la cigo e cigs, i dati sono quelli ufficialmente in vigore (2008/09) nel sito INPS.it.

Cos’e la disoccupazione ordinaria?

E' un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità). L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing). Dal 17 marzo 2005 spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.

Quali sono i requisiti richiesti per ottenerla?

L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere:

  • almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
  • almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.


L'indennità viene corrisposta per 8 mesi, ma può durare fino a dodici mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.

Per quanto tempo si ha diritto all’indennità?

A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell’indennità di disoccupazione passa da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.
Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.

A quanto corrisponde l’importo?

L’indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione.
L’importo massimo dell’indennità è di € 858,58 elevato a € 1.031,93 per i lavoratori che hanno una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48.

Come avviene il pagamento?

L'indennità può essere riscossa:

  • con assegno circolare;
  • con bonifico sul proprio conto corrente bancario o postale;
  • allo sportello di un qualsiasi ufficio postale del territorio nazionale.

Dove bisogna presentata la domanda?

Dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego, si può presentare la domanda di indennità di disoccupazione ordinaria agli uffici Inps più vicini al luogo di abitazione entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it (disoccupazione ordinaria non agricola), oppure www.inps.it (per disoccupazione agricola e/o assegno familiare).

Quando decade il beneficio?

Il trattamento si interrompe quando il lavoratore:

  • ha percepito tutte le giornate d'indennità spettanti;
  • viene avviato ad un nuovo lavoro;
  • diventa titolare di pensione diretta;
  • viene cancellato dalle liste di disoccupazione.

Può essere presentato un ricorso in caso la domanda venga respinta?

Si può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

I dati riportati sono da ritenersi validi salvo eventuali misure straordinarie che il Governo può adottare con il perdurare o l’aggravarsi dell’attuale crisi mondiale.

Cos'è la cassa integrazione straordinaria?

Cos'è la cassa integrazione ordinaria?


Aggiornato a gennaio 2009

Continua a leggere...

mercoledì 11 marzo 2009

1

Cos’è la cassa integrazione ordinaria

Cigo I dati sono quelli ufficiali INPS attualmente in vigore.

La Cassa integrazione ordinaria (cigo) costituisce aiuti economici che risponde all’esigenza di garantire un reddito ai lavoratori a fronte di eventi aziendali che possono ridurre o addirittura far venire meno la retribuzione.
Allo stesso tempo rappresentano una forma di aiuto e sostegno al sistema delle imprese in difficoltà.

A chi spetta?

La cassa integrazione guadagni ordinaria spetta agli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

  • eventi temporanei e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori;
  • situazioni temporanee di mercato.
A quanto corrisponde l'importo?

Corrisponde all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.
L'importo del trattamento ordinario non può, però, superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno: per il 2008/09 è di 858,58€, comprensiva dei ratei della 13ª mensilità (più eventuali 14ª, premio di produzione ecc.) elevato a 1.031,93 in caso di retribuzione mensile sia superiore a € 1.857,48 (sempre comprensiva di 13ª, 14ª, ecc.).
Nel settore edile e lapideo, quando la CIGO è stata determinata da eventi metereologici, il limite è incrementato del 20% (per il 2008/09 è di 1.030,30 ed è elevato a € 1.238,32 in caso di retribuzione mensile superiore a € 1.857,48).
I periodi di Cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

Per quanto tempo viene concessa?

La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.
Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell'orario di lavoro.

Come si presenta la domanda?

Le imprese devono presentare la domanda alle Sedi dell’Inps, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. I moduli sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito www.inps.it

Quando c'è la sospensione e/o decadenza della Cigo?

Se il lavoratore in Cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione.
In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell'attività lavorativa.

Può essere presentato un ricorso in caso la domanda venga respinta?

Nel caso in cui la domanda sia respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell'Inps, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Prestazioni Temporanee, può essere:
  • presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
  • inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

I dati riportati sono da ritenersi validi salvo eventuali misure straordinarie che il Governo può adottare con il perdurare o l’aggravarsi dell’attuale crisi mondiale.

Aggiornato a gennaio 2009

Cos'è la cassa integrazione starordinaria


Riferimento normativo:
  • legge 20 maggio 1975 n°164;
  • legge 23 luglio 1991 n° 223;
  • legge 15 giugno 1984 n° 240;
  • legge 20 maggio 1988 160.

Fonte: INPS.it

Continua a leggere...

Privacy

L'autore di questo blog si riserva di eliminare senza preavviso i commenti che siano illeciti, volgari, lesivi della privacy altrui, con contenuti di spam, ispirati da odio razziale, che possano recare danno ai minori, che contengano dati sensibili, che siano lesivi di copyright, che non siano correlati all'articolo cui si riferiscono.

Questo blog viene aggiornato senza una periodicità prestabilita quindi, ai sensi della legge n°62 del 07/03/2001, non è un prodotto editoriale o una testata giornalistica.

L'utilizzo del materiale di questo blog è soggetto alla licenza Creative Commons CC 2.5.

A partire dall'8 Aprile 2009 la pubblicità di AdSense presente in questo blog ha introdotto un sistema basato sugli interessi. Chiunque visualizzerà una pagina riceverà un cookie che aggregherà i contenuti preferiti dal navigatore. Questo cookie DoubleClick sarà associato al browser e non all'identità del visitatore che non potrà essere identificato in alcun modo. Esiste la possibilità di disabilitare questo cookie.

Disclaimer

 

Copyright 2009 All Rights Reserved by Mr. Nessuno Template Created by BloGrafica.