Cos’è?
Il trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori del settore dell'edilizia che sono stati licenziati, quando si verificano:
- cessazione dell'attività aziendale;
- ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
- riduzione di personale.
Tale trattamento non è più riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
Che requisiti servono per accedervi?
Per ottenere il trattamento speciale il lavoratore, nei due anni precedenti la data del licenziamento, deve far valere:
- almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell'edilizia;
- l'iscrizione nelle liste dei disoccupati.
Che trattamento spetta a chi ne fa richiesta?
Al lavoratore spetta, per i primi 12 mesi dell'anno il 100% del trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento, nei limiti di un importo massimo mensile stabilito dalla legge. Per i periodi successivi spetta l'80% di tale importo.
Il trattamento è pagato ogni mese dall'Inps ed è corrisposto per 90 giorni.
In presenza di particolari requisiti può durare anche 18 o 27 mesi.
A chi va fatta le domanda e quanto dura?
La domanda va presentata all'Inps entro due anni dalla data del licenziamento sugli appositi moduli reperibili presso le Sedi.
Il trattamento decorre:
- dal primo giorno di disoccupazione nel caso in cui l'iscrizione nelle liste dei disoccupati avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento;
- dal giorno di iscrizione nelle liste dei disoccupati negli altri casi.
- ha percepito tutte le giornate di trattamento speciale;
- viene avviato ad un nuovo lavoro;
- viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
- diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione anticipata, pensione di inabilità o assegno di invalidità).
Si può fare ricorso, a chi?
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
I dati riportati sono da ritenersi validi salvo eventuali misure straordinarie che il Governo può adottare con il perdurare o l’aggravarsi dell’attuale crisi mondiale.
Aggiornato a gennaio 2009
Fonte: INPS.it
Scrivo poco (e anche male), se non ti annoio con quello che pubblico, FEEDati al blog! Non sai cosa sono e come funzionano i FeedRSS? clicca qui! |
0 ->...E tu, cosa ne pensi? <-:
Posta un commento