Cos’è il trattamento speciale per gli operatori agricoli?
E' uno speciale trattamento che spetta ai lavoratori iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.Tale trattamento non è riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).
Che requisiti bisogna avere per accedervi?
Il trattamento speciale di disoccupazione spetta al lavoratore che:
- ha i requisiti richiesti per l'indennità ordinaria (iscrizione negli elenchi nominativi, due anni di assicurazione contro la disoccupazione involontaria, almeno 102 contributi giornalieri nel biennio);
- ha lavorato a tempo determinato nell'anno cui si riferisce la prestazione;
- ha prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente oppure risulta iscritto, nell'anno cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150.
A quanto corrisponde l’importo di indennità?
I trattamenti sono corrisposti:
- ai lavoratori con almeno 151 giornate come lavoratore dipendente agricolo e non agricolo, nella misura del 66% della retribuzione media convenzionale congelata al 1996 o, se superiore, sul salario contrattuale;
- agli iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate da 101 a 150, nella misura del 40%.
Il trattamento speciale spetta fino ad un massimo di 90 giornate.
Dove si presenta la domanda per ottenerli?
Il modulo di domanda (che l'Inps invia ogni anno a casa del lavoratore che abbia già percepito la prestazione per l'anno precedente) va presentato alla Sede Inps competente entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della prestazione.
Può essere presentato un ricorso in caso la domanda venga respinta?
Nel caso in cui la domanda venga respinta l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell'Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della Sede dell'Inps che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell'Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.
I dati riportati sono da ritenersi validi salvo eventuali misure straordinarie che il Governo può adottare con il perdurare o l’aggravarsi dell’attuale crisi mondiale.
Aggiornato a gennaio 2009
Fonte: INPS.it
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